MODALITA' UTILIZZO DEFIBRILLATORE
- Pubblicato: 23 Settembre 2017
Si ricorda nuovamente che in base al Decreto 24 aprile 2013 del Ministero della Salute, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 169 del 20 luglio 2013 e dal successivo Decreto del Ministero della Salute del 26/6/2017, a partire dal 1° luglio 2017, tutti gli impianti sportivi dove si svolge qualsiasi tipo di gara sportiva o manifestazione inserita nei calendari federali, dovranno essere dotati di un defibrillatore e del relativo addetto debitamente formato al suo utilizzo.
Ciò premesso dalla stagione 2017/2018 in tutte le attività a Squadre e Individuali Maschili e Femminili, Nazionali e Regionali, organizzate e/o riconosciute dalla FITeT, sarà obbligatorio avere a disposizione nell’impianto di gioco durante lo svolgimento delle gare, un defibrillatore semiautomatico che dovrà essere collocato in un posto che ne faciliti un immediato utilizzo in caso di necessità e una persona debitamente formata all’utilizzo del dispositivo. In assenza di uno o entrambi i requisiti, la manifestazione/gara non potrà avere inizio. L’obbligo della presenza del defibrillatore e di una persona debitamente formata all’utilizzo del dispositivo potrà essere anche assolto con la presenza di un’ambulanza o auto medica, provvista di defibrillatore, e del relativo personale di servizio. In tal caso gli operatori sanitari dovranno stazionare all’interno dell’impianto di gioco, in un posto che ne faciliti un immediato intervento di soccorso.
La sussistenza di dette prescrizioni dovrà essere annotata sul referto di gara con dichiarazione sottoscritta dal dirigente/tesserato della Società Ospitante attestante la presenza sia del defibrillatore sia della persona debitamente formata al suo utilizzo.
Se il G. A. o il facente funzioni, rilevino la non sussistenza dei requisiti previsti, la gara/manifestazione non potrà avere inizio.
In caso di inottemperanza la Società ospitante sarà sanzionata come segue:
- fino al 15 novembre 2017 subirà la perdita dell'incontro con il punteggio più sfavorevole possibile in relazione alla sua formula di svolgimento.
- dopo il 15 novembre 2017 subirà la perdita dell'incontro con il punteggio più sfavorevole possibile in relazione alla sua formula di svolgimento, la penalizzazione di 1 punto in classifica e l’ammenda di € 200,00.
- dopo il 15 novembre 2017, quando è già stata sanzionata una prima volta per l’inosservanza della norma, la violazione ad un secondo incontro del campionato è sanzionata con:
a) l’ammenda pari all'importo di € 200,00.
b) l’esclusione dal Campionato con annullamento di tutti gli incontri eventualmente disputati in precedenza, dei quali non si tiene alcun conto nella classifica finale.
c) la Squadra è retrocessa, nella stagione successiva, nel livello di Campionato Regionale più basso esistente.
Pertanto tutte le società sono invitate a prendere visione della normativa della FITeT NAZIONALE e di applicarla.